NO IVIE - CONTRO IMPOSTA SUGLI IMMOBILI ALL'ESTERO
IVIE - una tassa che COLPISCE CHI RISULTA FISCALMENTE RESIDENTE IN ITALIA (ITALIANI E STRANIERI) e POSSIEDE UN IMMOBILE ALL'ESTERO.
A decorrere dal periodo d’imposta 2011, l’IVIE è dovuta sul valore degli immobili situati all’estero detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso essi siano destinati.
IVIE - una tassa che colpisce chi risulta fiscalmente residente in Italia e possiede un immobile all'estero: VIOLA il divieto della DOPPIA TASSAZIONE e introduce elementi di DISCRIMINAZIONE TRA I CITTADINI. Inoltre, l'IVIE contrasta, secondo gli interroganti, con il principio di libera circolazione dei capitali (Articolo 63) e con il principio di libera circolazione dei lavoratori (Articolo 45) all'interno dell'Unione europea.a) discriminazione in relazione al periodo di applicazione. L'IVIE e l'IMU sono state introdotte nell'ambito dello stesso decreto. Hanno come oggetto lo stesso tipo di bene (i beni immobiliari). Hanno in comune l'aliquota dello 0,76 per cento. Tuttavia, mentre l'IMU è dovuta nel 2012 per l'anno in corso, l'IVIE è dovuta nel 2012 per l'anno precedente;
b) discriminazione in relazione alla base imponibile. L'IVIE ha diversa base imponibile rispetto all'IMU. Infatti, mentre l'IMU si applica al valore catastale, nel caso dell'IVIE la base imponibile è definita come segue (si fa riferimento al punto 4.1 delle «Disposizioni di attuazione dei commi da 6 a 22 dell'articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 8, comma 16, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44»): «Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l'immobile. Qualora l'immobile non sia più posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno, si deve fare riferimento al valore dell'immobile rilevato al termine del periodo di detenzione. Per gli immobili acquisiti per successione o donazione il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell'atto registrato o, in mancanza, il costo di acquisto sostenuto dal de cuius o dal donante risultante dalla relativa documentazione o, in assenza di documentazione, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio d'informazioni, il valore è quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato, assunto a base per la determinazione d'imposte reddituali o patrimoniali. Tale criterio si applica anche qualora gli immobili siano pervenuti per successione o donazione. In assenza del suddetto valore, si assume il costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile»;
Riassumendo, quindi, la discriminazione, in relazione alla base imponibile, si manifesta chiaramente su diversi piani:
1) discriminazione generale tra i possessori di immobili in Italia e possessori di immobili all'estero;
2) discriminazione tra i possessori di immobili in Paesi UE/SEE e possessori di immobili nel resto del mondo;
3) discriminazione tra i possessori di immobili in Paesi UE/SEE in cui esista un valore «catastale» utilizzato «ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale» e i possessori di immobili in Paesi UE/SEE in cui tale valore non esista;
4) discriminazione tra i possessori di immobili per i quali esista un atto d'acquisto e possessori di immobili per i quali, in assenza dell'atto di acquisto, valga il valore di mercato;
c) discriminazione in redazione a diversa, ovvero assente, controprestazione da parte dello Stato italiano. Una parte dell'IMU resta ai comuni, che possono provvedere con quel gettito alla fornitura dei servizi ai cittadini (strade, illuminazione, trasporti, e altro). Nel caso degli immobili all'estero tali servizi vengono forniti dai comuni locali, per i quali si pagano già delle imposte ad hoc, che variano profondamente da Stato a Stato, sia nell'entità sia nel principio con cui vengono calcolate. All'IVIE non corrisponde pertanto nessuna controprestazione da parte dello Stato italiano;
d) discriminazione in relazione alla data di acquisto. Chi ha acquistato una casa all'estero venti anni fa si troverà a corrispondere un'imposta irrisoria rispetto a chi ha acquistato lo stesso immobile l'anno scorso. Come esemplificazione, ci si riferisce a due appartamenti nello stesso edificio, nelle stesse condizioni, delle stesse dimensioni: chi ha acquistato in tempi recenti dovrà versare una cifra anche 20 volte superiore rispetto a chi ha acquistato in tempi remoti;
e) discriminazione in relazione al presupposto soggettivo. In Italia sono soggetti all'IMU sia le persone fisiche sia le società e gli enti mentre pagheranno l'IVIE solo le persone fisiche. Il cittadino che ha acquistato un immobile all'estero e lo ha regolarmente dichiarato nel modulo RW ora è tenuto a pagare questa imposta, mentre chi ha utilizzato società di comodo, magari acquisendo un gran numero di immobili, non dovrà nulla allo Stato italiano;
f) discriminazione in relazione al datore di lavoro. Con l'introduzione del comma 15-bis sono state istituite delle agevolazioni che riguardano solo «i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia, la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati». Non si tiene conto dei lavoratori all'estero freelance o alle dipendenze di imprese private;
Inoltre, l'IVIE contrasta, secondo gli interroganti, con il principio di libera circolazione dei capitali (Articolo 63) e con il principio di libera circolazione dei lavoratori (Articolo 45) all'interno dell'Unione europea. Per quanto riguarda la libera circolazione dei capitali appare abbastanza evidente che con l'IVIE, che grava in modo esorbitante sull'immobile acquistato all'estero, s'introduce un elemento che turba il mercato e con questo le scelte degli investitori che possono reputare non più conveniente acquistare immobili all'estero. L'IVIE si configurerebbe, quindi, come restrizione «indiretta» ai movimenti di capitali. Il capitale di fatto può «spostarsi» ma questo spostamento è gravato da un'imposta che può scoraggiare il titolare del capitale a tal punto da farlo rinunciare allo «spostamento»;
Per quanto riguarda, invece, la libera circolazione dei lavoratori, l'IVIE ostacola di fatto i cittadini stranieri che si trasferiscono in Italia e genera una doppia discriminazione:
a) tra i cittadini stranieri in possesso d'immobili all'estero che si trasferiscono in Italia e i cittadini stranieri che non si trasferiscono in Italia, ma restano nel loro Paese d'origine o si recano in un Paese diverso dall'Italia;
b) tra i cittadini stranieri in possesso d'immobili all'estero che si trasferiscono in Italia e i cittadini italiani che si recano in un Paese straniero con evidente penalizzazione dei primi in entrambi i casi –:
Se i ministri interrogati non ravvedano la necessità di promuovere una revisione della normativa che presenta, ad avviso degli interroganti profili di dubbia costituzionalità per le discriminazioni sopra descritte e per i contrasti alla libera circolazione di beni e persone che inevitabilmente genera;
Quale sia il gettito previsto generato dall'IVIE in base alla norma vigente;
Quale fosse questo gettito al momento dell'introduzione dell'IVIE nel decreto «Salva-Italia», in quanto le modifiche apportate alla norma (differenziazione tra i Paesi UE/SEE e resto del mondo, introduzione della franchigia fino ad un importo di 200 euro) hanno sicuramente generato una significativa riduzione del gettito finale;
Nel caso in cui il valore dell'immobile sia costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti, come ci si debba regolare quando l'importo è espresso in valute non più in circolazione, magari da secoli, e chi debba effettuare il cambio in euro e secondo quali principi/tabelle;
Nel caso in cui l'imponibile sia calcolato «secondo il valore di mercato (...) rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile», quale sia il soggetto deputato a calcolare tale valore di mercato;
Se, nel caso in cui, invece, «il valore dell'immobile è quello catastale» (per Paesi UE/SEE), come ci si debba regolare, posto che il concetto di «valore catastale» in molti Paesi non esiste nemmeno e che in molti Paesi il valore utilizzato «ai fini dell'assolvimento d'imposte di natura patrimoniale o reddituale» non è un valore «catastale».
Sono sufficienti queste poche osservazioni per mettere in evidenza come l'annunciata IVIE sia un provvedimento profondamente iniquo oltre che confuso e sostanzialmente inapplicabile.
Spremiamo le badanti e quelli che hanno un immobile all'estero (che hanno già pagato in quel stato l'imposta onestamente) per salvare l'economia d'Italia?